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 ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte

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MessaggioTitolo: ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte   ATTO COSTITUTIVO e STATUTO  DI UParte Icon_minitimeMer 09 Set 2009, 20:55

Atto Costitutivo



Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Portogruaro, tra le sottoscritte parti:

- Sig. Riccardo Brun, nato a Latisana (UD) il 13/03/1986, residente a San Stino di Livenza (VE), via Gramsci 45, C.F. BRNRCR86C13E473L;
- Sig. Giada Merri, nata a Latisana (UD) il 03/02/1984, residente a Portogruaro (VE), via Sindacale – Giussago 20, C.F. MRRGDI84B43E473V;
- Sig. Mattia Jacopo Boatto, nato a Portogruaro (VE) il 16/10/1984, residente a Ceggia (VE), via Giotto 3, C.F. BTTMTJ84R166914W;
- Sig. Luca Pessa, nato a Latisana (UD) il 30/09/1980, residente a Portogruaro (VE), via Po 41, C.F. PSSLCU80P30E473S;
- Sig. Andrea Pantarotto, nato a Portogruaro (VE) il 09/07/1990, residente a San Stino di Livenza (VE), via Gaffaree 10, C.F. PNTNDR90L09G914U;
- Sig. Riccardo Geretto, nato a Motta di Livenza (TV) il 03/12/1990, residente a San Stino di Livenza (VE), via Stazione 115, C.F. GRTRCR90T03f770B;

si costituisce in San Stino di Livenza, via Primo Maggio n° 22b, l'associazione denominata "UParte".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è Riccardo Brun.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto che segue:



Statuto dell'associazione "UParte"



1. Costituzione
1. È costituita l'associazione culturale "UParte".

2. Sede
1. L'associazione ha sede legale in San Stino di Livenza, via Primo Maggio, n° 22b.

3. Oggetto e scopo
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in ambito musicale e cinematografico. La sua attività essenziale consiste nel:
- rendere disponibile a tutti i musicisti e aspiranti tali uno spazio insonorizzato utile ad esercitarsi, da soli o con il proprio gruppo;
In seconda istanza l’attività dell’associazione consiste nel:
- organizzare dei corsi di musica classica e moderna (teoria e strumenti) attraverso la collaborazione di insegnanti qualificati per diplomi o per  esperienza riconosciuta;
- promuovere eventi culturali inerenti alla musica, al cinema e allo spettacolo.
2. L'associazione, in quanto ente non commerciale, si impegna a svolgere attività non commerciali in prevalenza rispetto a quelle commerciali.
3. L’associazione si propone di perseguire scopi mutualistici, ovvero in prevalente favore degli associati.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono
all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 300,00, versati in parti uguali dai fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versare da parte di chi intende rinnovare la sua adesione o aderire per la prima volta all'associazione.
5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale per la sottoscrizione della tessera dell'associazione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a qualsiasi titolo.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.


Ultima modifica di Mens il Lun 05 Ott 2015, 18:48 - modificato 22 volte.
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MessaggioTitolo: Re: ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte   ATTO COSTITUTIVO e STATUTO  DI UParte Icon_minitimeMer 09 Set 2009, 20:56

5. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione
1. Sono aderenti dell'associazione:
- fondatori;
- soci dell'associazione;
- benemeriti dell'associazione;
- beneficiari dell'associazione.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato previo rinnovo della tessera. Non può pertanto essere disposta una tessera non rinnovabile o limitata a un periodo temporaneo.
3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione
dell'associazione stessa.
5. Sono soci dell'associazione coloro che sottoscrivono la tessera dell'associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentarie e ne fanno proprie le finalità.
6. Sono beneficiari dell'associazione coloro che beneficiano direttamente o indirettamente dei servizi erogati dall'associazione.
7. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. Nel caso sussistano validi motivi per il diniego della domanda, essi vanno debitamente esposti dal consiglio direttivo.
10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.


6. Organi dell'associazione
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il tesoriere;
- il revisore dei conti.

7. Assemblea
1. Tutti i soci dell'associazione possono partecipare all'assemblea dei soci. Al di sopra dei cinque partecipanti, non sussiste alcun quorum strutturale per funzionare.
2. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta al presidente da almeno metà dei soci o dall'unanimità dei consiglieri. L’assemblea deve essere convocata in ogni caso dal presidente almeno 2 volte l’anno. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere esposto in bacheca e online con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. L'assemblea di fatto:
- pone annualmente la fiducia o la sfiducia sull'operato di ciascun consigliere del consiglio direttivo ratificandone o revocandone il mandato. Affinché venga posta la sfiducia su di un membro del consiglio è necessaria la maggioranza di 2/3 dell'assemblea;
- provvede alla nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Requisito indispensabile per la candidatura è l'essere socio dell'associazione;
- nomina il revisore dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto. Per modificare lo statuto serve l'unanimità dell'assemblea. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, la votazione è rimandata alla successiva assemblea che non potrà essere svolta prima dei 30 giorni successivi. Nel caso nemmeno in questa si raggiunga l'unanimità, l'assemblea successiva, rispettato lo stesso intervallo di tempo, può sancire la modifica dello statuto con maggioranza di 2/3 pena la decadenza dell'istanza di variazione;
- delibera lo scioglimento, con le stesse modalità del precedente comma, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.


Ultima modifica di Mens il Gio 22 Ott 2009, 16:50 - modificato 3 volte.
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MessaggioTitolo: Re: ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte   ATTO COSTITUTIVO e STATUTO  DI UParte Icon_minitimeMer 09 Set 2009, 20:57

8. Consiglio direttivo
1. L'associazione è amministrata democraticamente da un consiglio direttivo di cui fanno parte in prima istanza il nucleo iniziale dei fondatori, in seconda istanza i membri eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo è formato da almeno 2 consiglieri, un presidente, un vice presidente e un tesoriere. Non può superare il numero complessivo di 7 persone.
2. La carica di ciascun consigliere ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata ad oltranza a meno che l'assemblea dei soci non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo allo scadere del mandato, di riunirsi per chiederne la sfiducia. Nel caso un membro del consiglio decidesse di abbandonare la sua carica, viene convocata un'assemblea dei soci straordinaria per eleggerne il sostituto.
3. Il consiglio direttivo si riunisce nell'assemblea esecutiva su convocazione del presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta al presidente stesso da almeno metà dei consiglieri. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere esposto in bacheca e online con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Oltre all'amministrazione dell'associazione, l'assemblea esecutiva:
- provvede alla nomina del presidente, con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Per essere candidati occorre far parte del consiglio direttivo;
- provvede alla nomina del tesoriere, con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Per essere candidati occorre far parte del consiglio direttivo;
- provvede alla creazione e nomina di quei membri del comitato esecutivo che non fanno già parte del consiglio direttivo.
5. In caso di gravi e documentati motivi l'unanimità dei consiglieri può porre la sfiducia nei confronti del presidente, del vice presidente o del tesoriere eleggendo per ciascuna carica un sostituto provvisorio fino alla fine del mandato.
6. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese
straordinarie e documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9. Presidente
1. La carica di presidente ha durata annuale e scade il 30 settembre. Allo scadere del primo mandato, la carica è tacitamente rinnovata a meno che il consiglio direttivo non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza, di riunire l'assemblea esecutiva per chiederne la sfiducia. Allo scadere del secondo mandato, il presidente è tenuto a lasciare la carica e indire nuove elezioni entro il 31 ottobre successivo nelle quali può comunque ricandidarsi.
2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione (compresi gli adempimenti fiscali) dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione sia al consiglio direttivo che all’assemblea dei soci.
5. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

10. Tesoriere
1. La carica di tesoriere ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata a oltranza qualora il consiglio direttivo non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo allo scadere del mandato, di riunirsi per chiederne la sfiducia.
2. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
3. Il tesoriere è tenuto a rendere conto del bilancio in qualsiasi momento al revisore dei conti, e comunque, allo scadere del mandato, all'intero consiglio direttivo.


Ultima modifica di Mens il Gio 22 Ott 2009, 16:51 - modificato 3 volte.
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MessaggioTitolo: Re: ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte   ATTO COSTITUTIVO e STATUTO  DI UParte Icon_minitimeMer 09 Set 2009, 20:58

11. Vice presidente
1. La carica di vice presidente è assegnata dal presidente a un membro del consiglio direttivo o ad un socio previa accettazione del designato. Pertanto decorre e decade contestualmente alla carica di presidente. È tuttavia revocabile da quest'ultimo in qualsiasi momento, previa designazione di un sostituto e compilazione di un apposito verbale.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.
3. Nell'esercizio della sua funzione, il vice-presidente rappresenta, in luogo del presidente, l'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

12. Comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere, dai consiglieri e dagli aderenti all'associazione che hanno espresso la volontà di farne parte salvo approvazione della candidatura da parte del consiglio con voto di maggioranza.
2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative
deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

13. Segretario del consiglio direttivo
1. Il ruolo di segretario viene deciso per ogni assemblea a turno fra i membri del consiglio direttivo.
2. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
3. Il segretario di ciascuna assemblea si impegna a prendersi cura della redazione del verbale pubblicandone anche un breve rendiconto online.

14. Revisore dei conti
1. L’assemblea dei soci elegge il revisore dei conti.
2. L’incarico di revisore dei conti è a vita, salvo dimissioni o la messa in sfiducia da parte di 2/3 dell’assemblea dei soci. È incompatibile con la carica di consigliere.
3. Il revisore dei conti può partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dà un parere sui bilanci.

15. libri dell'associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro degli aderenti all'associazione, quello dei verbali e un rendiconto sintetico del bilancio.

16. Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 30 settembre di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci sono convocati per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci sono convocati per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


Ultima modifica di Mens il Gio 22 Ott 2009, 16:52 - modificato 3 volte.
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MessaggioTitolo: Re: ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DI UParte   ATTO COSTITUTIVO e STATUTO  DI UParte Icon_minitimeMer 09 Set 2009, 20:59

17. Avanzi di gestione
1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18. Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per:
- deliberazione dell'assemblea dei soci;
- il venir meno di tutti gli associati.
2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe agli scopi istituzionali del presente statuto o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Venezia.

20. Regolamento e altre norme applicabili.
1. L’associazione potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni, ove ritenuto necessario.
2. L’associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni.
3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.


Ultima modifica di Mens il Mer 14 Ott 2009, 18:51 - modificato 1 volta.
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