Atto Costitutivo
Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Portogruaro, tra le sottoscritte parti:
- Sig. Riccardo Brun, nato a Latisana (UD) il 13/03/1986, residente a San Stino di Livenza (VE), via Gramsci 45, C.F. BRNRCR86C13E473L;
- Sig. Giada Merri, nata a Latisana (UD) il 03/02/1984, residente a Portogruaro (VE), via Sindacale – Giussago 20, C.F. MRRGDI84B43E473V;
- Sig. Mattia Jacopo Boatto, nato a Portogruaro (VE) il 16/10/1984, residente a Ceggia (VE), via Giotto 3, C.F. BTTMTJ84R166914W;
- Sig. Luca Pessa, nato a Latisana (UD) il 30/09/1980, residente a Portogruaro (VE), via Po 41, C.F. PSSLCU80P30E473S;
- Sig. Andrea Pantarotto, nato a Portogruaro (VE) il 09/07/1990, residente a San Stino di Livenza (VE), via Gaffaree 10, C.F. PNTNDR90L09G914U;
- Sig. Riccardo Geretto, nato a Motta di Livenza (TV) il 03/12/1990, residente a San Stino di Livenza (VE), via Stazione 115, C.F. GRTRCR90T03f770B;
si costituisce in San Stino di Livenza, via Primo Maggio n° 22b, l'associazione denominata "UParte".
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è Riccardo Brun.
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto che segue:
Statuto dell'associazione "UParte"
1. Costituzione1. È costituita l'associazione culturale "UParte".
2. Sede1. L'associazione ha sede legale in San Stino di Livenza, via Primo Maggio, n° 22b.
3. Oggetto e scopo1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in ambito musicale e cinematografico. La sua attività essenziale consiste nel:
- rendere disponibile a tutti i musicisti e aspiranti tali uno spazio insonorizzato utile ad esercitarsi, da soli o con il proprio gruppo;
In seconda istanza l’attività dell’associazione consiste nel:
- organizzare dei corsi di musica classica e moderna (teoria e strumenti) attraverso la collaborazione di insegnanti qualificati per diplomi o per esperienza riconosciuta;
- promuovere eventi culturali inerenti alla musica, al cinema e allo spettacolo.
2. L'associazione, in quanto ente non commerciale, si impegna a svolgere attività non commerciali in prevalenza rispetto a quelle commerciali.
3. L’associazione si propone di perseguire scopi mutualistici, ovvero in prevalente favore degli associati.
4. Patrimonio ed entrate dell'associazione1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono
all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 300,00, versati in parti uguali dai fondatori stessi.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versare da parte di chi intende rinnovare la sua adesione o aderire per la prima volta all'associazione.
5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale per la sottoscrizione della tessera dell'associazione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a qualsiasi titolo.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.