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 Proposta del nuovo statuto dell'associazione culturale UParte

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MessaggioTitolo: Proposta del nuovo statuto dell'associazione culturale UParte   Proposta del nuovo statuto dell'associazione culturale UParte Icon_minitimeMer 27 Mag 2015, 16:44

Di seguito posterò quello che potrebbe diventare il nuovo statuto dell'associazione culturale UParte. Le modifiche apportate sono nate dall'approfondimento di determinate questioni (fiscali e civilistiche) affrontate con l'aiuto di funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Lo statuto verrà posto all'attenzione dell'assemblea dei soci di fine settembre ed eventualmente approvato.
Fino a tale data saranno accolti i suggerimenti di tutti i soci.
Grazie.
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MessaggioTitolo: Re: Proposta del nuovo statuto dell'associazione culturale UParte   Proposta del nuovo statuto dell'associazione culturale UParte Icon_minitimeMer 27 Mag 2015, 16:45

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE UPARTE


Costituzione - Denominazione – Sede
Art. 1. E' costituita con sede a San Stino di Livenza in via Stazione 155, l’associazione culturale UParte.
Art. 2. L’associazione culturale UParte, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività tese alla crescita culturale degli associati.

Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione della cultura, in particolar modo in ambito musicale, cinematografico, ludico. Inoltre si pone nel territorio come un sano centro aggregativo-ricreativo giovanile.
Art. 4. La sua attività essenziale consiste nel:
• promuovere eventi culturali inerenti alla musica, al gioco nelle sue varie forme, al cinema e allo spettacolo;
• creare uno spazio aggregativo di libera fruizione per i soci.
• rendere disponibile a tutti i soci uno spazio insonorizzato utile ad esercitarsi, da soli o con il proprio gruppo;
• rendere disponibile a tutti i soci un impianto voce da utilizzarsi ad esempio per esibizioni dal vivo.
Attività non principale né essenziale dell’associazione consiste nel:
• organizzare dei corsi di musica classica e moderna (teoria e strumenti) grazie alla disponibilità di soci con determinate conoscenze nel settore della didattica musicale a organizzare corsi di musica rivolti agli altri soci.
L’associazione potrà inoltre effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi statutari.
L’associazione si pone nel contesto sociale con un prevalente scopo di mutualità e di sostegno ai soggetti che mancano di risorse adeguate al proprio sviluppo culturale. Per questo viene prevista espressamente la possibilità di mettere a disposizione i propri servizi nei confronti dei soci più deboli, in via del tutto gratuita. La regolamentazione di queste attività è demandata al consiglio direttivo.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. L’associazione, in quanto ente non commerciale, si impegna a svolgere attività non commerciali in prevalenza rispetto a quelle commerciali.

Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e negli importi prescritti dal consiglio direttivo. Viene espressamente prevista la possibilità che vi siano soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Viene espressamente prevista la possibilità che possano essere associate persone giuridiche (enti pubblici o enti privati non commerciali). In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal rappresentante legale dell’ente.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale per la sottoscrizione della tessera dell'associazione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a qualsiasi titolo.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo o a persona da esso delegata. Il consiglio direttivo oil delgato deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. Nel caso sussistano validi motivi per il diniego della domanda, essi vanno debitamente esposti dal consiglio direttivo.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può prevedere anche degli indennizzi ai soci che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità/conoscenze nei confronti degli altri associati, in vista di un innalzamento culturale dei soci. L’Associazione, in caso di particolare necessità prevista dal consiglio direttivo, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive
Art. 11. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vicepresidente;
e. il Tesoriere;
f. il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci
Art. 12. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta al presidente da almeno metà dei soci o dall'unanimità dei consiglieri. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata dal presidente almeno 2 volte l’anno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Le Assemblee sono convocate collettivamente mediante avviso di convocazione esposto nella bacheca della sede associativa e online nel sito internet dell’associazione, con un anticipo di almeno 15 giorni. Possono inoltre essere previsti altri mezzi di convocazione individuale (come mail ed sms). All’avviso di convocazione esposto in bacheca e alle delibere assembleari viene attribuita data certa tramite apposizione del timbro postale. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione nonché l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Tale avviso deve riportare data e ora sia della prima che della seconda convocazione, le quali devono essere distanziate almeno di un giorno.
Art. 13. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti (principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile).
Art. 14. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• ratifica le decisioni prese dal consiglio direttivo;
• discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo;
• delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
• pone annualmente la fiducia o la sfiducia sull'operato di ciascun consigliere del consiglio direttivo ratificandone o revocandone il mandato. Affinché venga posta la sfiducia su di un membro del consiglio è necessaria la maggioranza di 2/3 dell'assemblea;
• provvede alla nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Requisito indispensabile per la candidatura è l'essere socio dell'associazione;
• nomina il revisore dei conti;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
• delibera sulla modifica dello Statuto. Per modificare lo statuto serve l'unanimità dell'assemblea. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, la votazione è rimandata alla successiva assemblea che non potrà essere svolta prima dei 30 giorni successivi. Nel caso nemmeno in questa si raggiunga l'unanimità, l'assemblea successiva, rispettato lo stesso intervallo di tempo, può sancire la modifica dello statuto con maggioranza di 2/3 pena la decadenza dell'istanza di variazione;
• delibera lo scioglimento, con le stesse modalità del precedente comma, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Consiglio Direttivo
Art. 16. L'associazione è amministrata democraticamente da un consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è formato da almeno 2 consiglieri, un presidente, un vice presidente e un tesoriere. Non può superare il numero complessivo di 7 persone. La carica di ciascun consigliere ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata ad oltranza a meno che l'assemblea dei soci non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo allo scadere del mandato, di riunirsi per chiederne la sfiducia. Nel caso un membro del consiglio decidesse di abbandonare la sua carica, nell’assemblea dei soci successive si potrà eleggerne il sostituto.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare i soci senza però avere diritto di voto.
La convocazione avviene mediante avviso di convocazione esposto nella bacheca della sede associativa e online nel sito internet dell’associazione, con un anticipo di almeno 15 giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• provvede alla nomina del presidente, con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Per essere candidati occorre far parte del consiglio direttivo;
• provvede alla nomina del tesoriere, con voto di maggioranza relativa fra i candidati. Per essere candidati occorre far parte del consiglio direttivo;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione oppure decreta di delegare tali atti ad altra persona (amministratore);
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci oppure delega tali funzioni ad altri soggetti;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
In caso di gravi e documentati motivi l'unanimità dei consiglieri può porre la sfiducia nei confronti del presidente, del vice presidente o del tesoriere eleggendo per ciascuna carica un sostituto provvisorio fino alla fine del mandato.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso di spese straordinarie e documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Presidente
Art. 19. La carica di presidente ha durata annuale e scade il 30 settembre. Allo scadere del primo mandato, la carica è tacitamente rinnovata a meno che il consiglio direttivo non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza, di riunire l'assemblea esecutiva per chiederne la sfiducia. Allo scadere del secondo mandato, il presidente è tenuto a lasciare la carica e indire nuove elezioni entro il 31 ottobre successivo nelle quali può comunque ricandidarsi.
Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione (compresi gli adempimenti fiscali) dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione sia al consiglio direttivo che all’assemblea dei soci.
Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Vice presidente
Art. 20. La carica di vice presidente è assegnata dal presidente a un membro del consiglio direttivo o ad un socio previa accettazione del designato. Pertanto decorre e decade contestualmente alla carica di presidente. È tuttavia revocabile da quest'ultimo in qualsiasi momento, previa designazione di un sostituto e compilazione di un apposito verbale.
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.
Nell'esercizio della sua funzione, il vice-presidente rappresenta, in luogo del presidente, l'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Tesoriere
Art. 21.La carica di tesoriere ha durata annuale, scade il 30 settembre, ed è tacitamente rinnovata a oltranza qualora il consiglio direttivo non abbia chiesto, entro il 31 ottobre successivo allo scadere del mandato, di riunirsi per chiederne la sfiducia.
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Il tesoriere è tenuto a rendere conto del bilancio in qualsiasi momento al revisore dei conti, e comunque, allo scadere del mandato, all'intero consiglio direttivo.

Il Segretario
Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. Il ruolo di segretario viene deciso per ogni riunione a turno fra i soci.

Revisore dei Conti
Art. 23. L’assemblea dei soci elegge il revisore dei conti.
L’incarico di revisore dei conti è a vita, salvo dimissioni o la messa in sfiducia da parte di 2/3 dell’assemblea dei soci. È incompatibile con la carica di consigliere.
Il revisore dei conti può partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dà un parere sui bilanci.

Libri dell'associazione
Art. 24. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro degli aderenti all'associazione, quello dei verbali e un rendiconto sintetico del bilancio.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 25. L’esercizio sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso e relativa relazione (bilancio consuntivo), dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 26. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazione.
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 29. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per:
• deliberazione dell'assemblea dei soci;
• il venir meno di tutti gli associati.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Clausola compromissoria
Art. 30. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Norma finale
Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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